Il regime fiscale forfettario è un regime speciale che consente a determinati contribuenti di essere tassati non in base al proprio reddito reale ma in base all’importo delle proprie spese. Questa misura, fortemente criticata, resta valida, ma sarà soggetta a condizioni più stringenti.Il regime di aliquota fissa è destinato ai contribuenti facoltosi, e più in particolare agli stranieri che hanno costruito la propria fortuna al di fuori del territorio svizzero e decidono di stabilirvisi senza svolgere attività lucrative.Per avvalersene il contribuente residente in Svizzera deve soddisfare cumulativamente tre condizioni:

  • non essere cittadino svizzero;
  • stabilirsi in Svizzera per la prima volta o a distanza di almeno 10 anni di assenza dal paese;
  • non esercitare alcuna attività lucrativa in regime di lavoro autonomo o subordinato in Svizzera.

In pratica, l’importo rappresentativo dello stile di vita del contribuente in base al quale viene calcolata l’imposta è oggetto di negoziazione con le autorità cantonali al momento dell’arrivo in Svizzera. A tal proposito, la legge prescrive alcune norme volte a imporre un importo minimo di cui tener conto.

Una riforma prevedibile

Negli ultimi anni, questo regime in deroga è stato oggetto di numerose critiche che hanno portato alcuni cantoni ad abbandonare del tutto il sistema. È il caso dei cantoni Zurigo, Basilea Città, Appenzello Esterno, Basilea Campagna e Sciaffusa. Altri cantoni, al pari dello Stato federale, si sono espressi a favore del mantenimento del regime, ma ne hanno comunque inasprito le condizioni di accesso.

Condizioni federali più stringenti

Pertanto, a livello federale, dal 1ogennaio 2016, l’importo da prendere in considerazione deve essere determinato nel modo seguente:

  • l’importo delle spese preso in considerazione non può essere inferiore a settevolte (anziché cinque volte) l’importo del canone o del valore locativo dell’immobile destinato all’abitazione del contribuente;
  • l’amministrazione deve tenere conto dell‘importo complessivo delle spese annue legate allo stile divita del contribuente, indipendentemente se sostenute in Svizzera o all’estero;
  • L’importo così determinato non può essere inferiore a 400.000 franchi(contro i precedenti 300.000 franchi).

Attualmente la legge prevede inoltre che, laddove il contribuente che richiede il beneficio di accesso al regime sia coniugato, le condizioni per la concessione di tale accesso al regime devono essere soddisfatte anche da parte del coniuge. In passato questo elemento era soggetto ad una certa flessibilità da parte dell’amministrazione.Inoltre, la legge prevede un calcolo di accertamento volto a garantire che l’imposta determinata forfettariamente non sia inferiore all’imposta svizzera, calcolata secondo l’aliquota ordinaria, che sarebbe dovuta sui redditi provenienti da qualsiasi fonte per i quali il contribuente richiede lo sgravio in virtù di una convenzione contro le doppie imposizioni. In linea di principio, l’applicazione dell’aliquota forfettaria non preclude quindi il beneficio delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Il contribuente che desidera beneficiare di un rimborso per il proprio reddito estero deve semplicemente dichiararlo nella propria dichiarazione dei redditi.

Condizioni di prevenzione della doppia imposizione più stringenti

Tuttavia, alcuni trattati sulla doppia imposizione risultano essere più stringenti. È il caso delle convenzioni concluse con l’Italia, il Canada, gli USA e la Norvegia. Ai sensi di queste nuove convenzioni, solo i contribuenti che abbiano dichiarato in Svizzera la totalità dei redditi percepiti in quest’altro Stato possono essere considerati “residenti” in Svizzera e quindi rivendicare l’applicazione delle disposizioni della convenzione. Tale reddito deve, inoltre, essere incluso nel calcolo di accertamento ed essere tassato con l’aliquota corrispondente al reddito complessivo del contribuente.

Regime transitorio

Queste modifiche, sia a livello federale, sia a livello cantonale, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016 e si applicano in linea di principio sia ai nuovi sia ai vecchi contribuenti. Per quanto riguarda questi ultimi, invece, si applica un regime transitorio di 5 anni.

Regime ordinario o forfettario?

Per molti stranieri che si stabiliscono in Svizzera, l’applicazione delle normali norme previste dal diritto svizzero per i residenti è già estremamente vantaggiosa in relazione alla relativa sorte fiscale all’estero, senza la necessità di richiedere il beneficio del regime forfettario. Così, per redditi di livello medio, accade spesso che il regime ordinario sia preferibile a quello forfettario.

Consigliamo sia ai contribuenti che intendono stabilirsi in Svizzera, sia a quelli già presenti, di consultare uno specialista per determinare quale regime sarà per loro più vantaggioso e adottare gli opportuni provvedimenti.